Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.
1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE ED OPERATIVITÀ’ DELLE Condizioni Generali di Vendita.
TECOMEC S.r.l., (C. f. e P. IVA: 01219320353) (d’ora in avanti solo “TECOMEC” e/o “Venditore”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Reggio Emilia, Strada della Mirandola, 11, invita l’Acquirente a prendere attenta e completa visione, in un momento antecedente all’effettuazione di qualsivoglia ordine di acquisto, delle presenti Condizioni Generali di Vendita (d’ora in avanti solo “CGV”) le quali regolamentano integralmente l’attività di acquisto (e conseguente gestione del relativo ordine di acquisto, successiva conferma d’ordine d’acquisto e conseguenti adempimenti) dei beni ex artt. 810 e 812 comma III c.c. fabbricati e/o commercializzati da parte del Venditore (d’ora in avanti solo “Prodotto” e/o “Prodotti”).
TECOMEC precisa, altresì, che qualsivoglia acquisto (ivi incluso, il relativo ordine (e conferma) di acquisto e conseguente attività di consegna del/dei Prodotto/i compravenduto/i), da parte dell’Acquirente, del/i Prodotto/i del Venditore si intende regolato esclusivamente dalle presenti CGV, fatta salva tuttavia qualsiasi differente pattuizione che potrà eventualmente intervenire, soltanto per iscritto, tra il Venditore e l’Acquirente.
D’ora in avanti “Venditore” e/o “TECOMEC” ed “Acquirente” potranno essere, altresì, denominati singolarmente quale “Parte” ovvero, in via congiunta, quali “Parti”.
1.2. CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE, DA PARTE DELL’ACQUIRENTE, DELLE CGV.
Le CGV si intendono conosciute ed accettate dall’Acquirente, in modo integrale (e dunque senza alcuna riserva), a seguito dell’inoltro, mediante qualsivoglia modalità, al Venditore dell’ordine di acquisto del/i Prodotto/i, nonché a seguito della sottoscrizione delle stesse CGV ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma I c.c.
1.3. FACOLTÀ’ DI MODIFICA, IN CAPO AL VENDITORE, DI UNA O PIÙ’ CLAUSOLE DELLE CGV.
Il Venditore si riserva il diritto di modificare – in qualsiasi momento, e senza alcuna necessità di preavviso – le presenti CGV: a tal riguardo, le Parti concordano espressamente che, nel caso in cui una ovvero più di una delle clausole che compongono le CGV venga dichiarata, da parte dell’autorità giudiziaria, invalida le eventuali residuali clausole che compongono le CGV continueranno ad avere efficacia e validità ai fini di regolamentare il rapporto di vendita ex art. 1470 c.c. intercorso tra le Parti medesime.
1.4. VALIDITÀ’ ED EFFICACIA DELLE CGV.
Altresì, le Parti concordano espressamente che le CGV devono prevalere su qualsivoglia documentazione tesa a regolamentare il rapporto di vendita (e relativi adempimenti ad esso connessi e conseguenti) tra il Venditore e l’Acquirente in relazione al/i Prodotto/i, fatta salva qualsiasi differente pattuizione che potrà eventualmente intervenire, soltanto per iscritto, tra le Parti.
1.5. LINGUA UFFICIALE DELLE CGV.
TECOMEC precisa che il testo da utilizzare per una corretta interpretazione delle CGV è quello redatto in lingua italiana; pertanto, tutte le traduzioni delle CGV in una lingua differente da quella poc’anzi indicata sono da considerarsi come puramente indicative e, di conseguenza, eventuali imprecisioni e/o errori in esse presenti non determinano alcun effetto sulla corretta interpretazione delle presenti CGV.
Art. 2 – CONCLUSIONE CONTRATTO DI COMPRAVENDITA TRA IL VENDITORE E L’ACQUIRENTE.
2.1. CONCLUSIONE CONTRATTO DI VENDITA, E CONSEGUENTE TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ’ DEL/I PRODOTTO/I COMPRAVENDUTI.
Il contratto di vendita tra le Parti avente ad oggetto il/i Prodotto/i si intende perfezionato (con conseguente trasferimento della proprietà ex art. 1376 c.c. del/i Prodotto/i in capo all’Acquirente) nel momento della trasmissione, da parte del Venditore all’Acquirente, della relativa conferma d’ordine, decorso tuttavia il termine derogabile di n. 5 (cinque) giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell’Acquirente, della conferma d’ordine del Venditore; in alternativa, le Parti concordano che, in mancanza di tale conferma d’ordine, il contratto di vendita in questione si intende perfezionato (con conseguente trasferimento della proprietà ex art. 1376 c.c. del/i Prodotto/i in capo all’Acquirente) nel momento in cui si verifica il ritiro, da parte dell’Acquirente e/o di un soggetto da questi delegato, del/i Prodotto/i acquistato.
2.2. REQUISITI PER ACCETTAZIONE, DA PARTE DEL VENDITORE, DELL’ORDINE DI ACQUISTO.
L’ordine di acquisto, inoltrato dall’Acquirente al Venditore, si intende accettato da quest’ultimo solo a condizione che contenga le informazioni necessarie ed indispensabili ad identificare incontrovertibilmente il/i Prodotto/i ordinato/i, fatta salva, tuttavia, la facoltà, in capo al Venditore, di accettare o di rifiutare – in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio – l’ordine di acquisto dell’Acquirente. Altresì, TECOMEC precisa che alcuna responsabilità può essergli addebitata, da parte dell’Acquirente, in caso di errata ed incolpevole identificazione del/i Prodotto/i ordinato/i da quest’ultimo, determinata dalla mancata e/o incompleta indicazione, da parte dell’Acquirente, delle informazioni necessarie ed indispensabili ad identificare il/i Prodotto/i ordinato/i, senza che, peraltro, l’Acquirente non abbia fornito – al momento della ricezione della conferma d’ordine da parte del Venditore ovvero entro e non oltre i successivi n. 5 (cinque) giorni lavorativi alla stessa – espressa richiesta di correzione e/o integrazione delle informazioni contenute all’interno del relativo ordine di acquisto.
2.3. IPOTESI DI DIFFORMITÀ’ TRA ORDINE DI ACQUISTO E CONFERMA D’ORDINE.
In caso di difformità tra l’ordine di acquisto dell’Acquirente e la conferma d’ordine emessa dal Venditore, il contratto di vendita tra le Parti avente ad oggetto il/i Prodotto/i si riterrà, in ogni caso, perfezionato (con conseguente trasferimento della proprietà ex art. 1376 c.c. del/i Prodotto/i in capo all’Acquirente) trascorsi n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di emissione della conferma ordine da parte del Venditore all’Acquirente.
2.4. ANNULLAMENTO O MODIFICA ORDINE DI ACQUISTO.
Fatto salvo quanto indicato nel par 4.3 eventuali annullamenti o modifiche dell’ordine di acquisto da parte dell’Acquirente sono consentiti entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione all’Acquirente della conferma ordine del Venditore, fatta salva la necessaria e preventiva autorizzazione da parte del Venditore ovvero l’eventuale accordo scritto tra le Parti.
2.5. POTERE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AGENTI, INTERMEDIARI E/O COLLABORATORI ESTERNI DEL VENDITORE.
In nessun caso agenti, intermediari e/o collaboratori esterni del Venditore hanno il potere di accettare, per conto di quest’ultimo, gli ordini di acquisto dell’Acquirente e/o di formulare o accettare in modo vincolante, in nome e per conto del Venditore, proposte relative a sconti, abbuoni e/o qualsivoglia condizione derogativa alle presenti CGV.
2.6. OFFERTA DEL VENDITORE.
L’offerta trasmessa dal Venditore su richiesta dell’Acquirente è da considerarsi vincolante soltanto entro il termine ivi indicato, decorso il quale la stessa è da considerarsi totalmente priva di efficacia e validità; altresì, la data di spedizione eventualmente inclusa all’interno dell’offerta formulata dal Venditore è da considerare meramente indicativa e, pertanto, la stessa potrà essere confermata e/o modificata dal Venditore in base alle disponibilità del/i Prodotto/i, fatto salva l’indispensabile condizione che tale offerta venga convertita in un ordine di acquisto da parte dell’Acquirente e venga, di conseguenza, accettato e confermato da parte del Venditore.
Art. 3 – PREZZI, FATTURE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.
3.1. PREZZO DEL/I PRODOTTO/I.
Se non altrimenti convenuto per iscritto tra le Parti, ad ogni ordine di acquisto devono applicarsi i prezzi di listino praticati dal Venditore al momento della conferma del relativo ordine di acquisto. Il/i prezzo/i di uno o più Prodotti non riportati all’interno del listino è determinato, di volta in volta, dal Venditore ed ha validità limitata al singolo contratto di vendita intercorso tra le Parti, fatta salva la sussistenza di un eventuale specifico accordo scritto tra le Parti.
3.2. PREZZO DEL/I PRODOTTO/I (segue).
Il/i prezzo/i del/i Prodotto/i si intende/intendono al netto di IVA e di ogni altra spesa e/o onere accessorio (es.: spese e/o commissioni bancarie; imballo speciale: assicurazione; trasporto ecc.). Fermo quanto precede, le imposte, le tasse, i tributi, le licenze, le autorizzazioni, i permessi ed ogni e qualsivoglia costo o adempimento fiscale, logistico, doganale ed amministrativo da cui dipendano l’importazione e/o la rivendita del/i Prodotto/i devono ritenersi ad esclusivo carico dell’Acquirente ovvero sostenute dal Venditore in nome e per conto dell’Acquirente, sotto esclusiva responsabilità, rischio e spese di quest’ultimo.
3.3. POLITICA DI REVISIONE DEL PREZZO DEL/I PRODOTTO/I DA PARTE DEL VENDITORE.
Il Venditore ha diritto di attuare politiche di revisione dei prezzi concordati in proporzione ad eventuali imprevisti ed imprevedibili aumenti di costo della manodopera, delle materie prime e complementari, delle imposte e delle tasse che incidano sul valore commerciale del Prodotto. Analogamente, il Venditore può applicare una revisione del prezzo anche nei casi in cui, su richiesta espressa e scritta dell’Acquirente, il Prodotto debba essere sottoposto ad una ulteriore lavorazione ovvero la cui spedizione abbia natura di urgenza ovvero richieda un periodo di spedizione inferiore rispetto a quello originariamente concordato tra le Parti.
3.4. MODALITÀ’ INVIO DELLE FATTURE DI VENDITA.
Le Parti espressamente convengono che, salvo diverso accordo scritto, le fatture di vendita saranno trasmesse dal Venditore all’Acquirente esclusivamente in formato elettronico ovvero via e-mail, fatte salve le eventuali esigenze doganali e/o di importazione da parte dell’Acquirente da quest’ultimo comunicate per iscritto al Venditore.
3.5. TERMINE DI PAGAMENTO.
Fatti salvi gli eventuali accordi scritti tra le Parti e/o fatta salva una diversa indicazione contenuta all’interno della conferma dell’ordine di acquisto, il pagamento del prezzo del/i Prodotto/i sarà effettuato, da parte dell’Acquirente, entro i termini concordati ed esplicitati sui documenti di vendita. Altresì, è onere esclusivo dell’Acquirente fornire al Venditore l’indicazione delle informazioni finanziarie e commerciali usualmente richieste per dare compiuta esecuzione alla descritta operazione economica.
3.6. ESCLUSIONE DI POTERI IN CAPO ALL’ACQUIRENTE.
L’Acquirente non è autorizzato – per qualsivoglia ragione, ed in assenza della specifica autorizzazione scritta da parte del Venditore – ad effettuare alcuna riduzione del prezzo concordato nella conferma d’ordine del Venditore; parimenti, per nessun motivo l’Acquirente potrà, inoltre, ritardare e/o sospendere i pagamenti del prezzo del/i Prodotto/i oggetto dell’ordine di acquisto: infatti, l’eventuale contestazione di non conformità del/i Prodotto/i fornito/i dal Venditore non legittima, in alcun modo, l’Acquirente a dedurre o sospendere il pagamento del/i Prodotto/i oggetto di contestazione ovvero di qualsivoglia altro prodotto vendutogli dal Venditore.
3.7. POTERI IN CAPO AL VENDITORE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE.
Qualora l’Acquirente non adempia regolarmente ai propri obblighi di pagamento delle forniture (ivi compresi gli obblighi di versamento degli eventuali anticipi e degli eventuali oneri accessori e/o logistici), il Venditore avrà, a propria insindacabile discrezione, la facoltà di prorogare i termini di spedizione pattuiti e/o di risolvere il contratto di vendita, eventualmente sospendendo la fornitura di uno o più Prodotti rientranti nel contratto di vendita in corso di esecuzione con l’Acquirente, nonché eventualmente trattenendo, a titolo di penale, le somme già incassate, fatto salvo, in ogni caso, il diritto di domandare il ristoro di ogni ulteriore danno patito. Le Parti riconoscono espressamente che la facoltà, in capo al Venditore, di sospendere la fornitura e/o spedizione del/i Prodotto/i sussiste anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo ritenga, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, che l’Acquirente non possa adempiere, in modo esatto e puntuale, alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti del Venditore. Inoltre, le Parti riconoscono espressamente che le eventuali spese sostenute dal Venditore tese al recupero delle somme vantate nei confronti dell’Acquirente sono ad esclusivo carico dell’Acquirente medesimo.
3.8. ONERI IN CAPO ALL’ACQUIRENTE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA.
In caso di risoluzione del contratto di compravendita tra le Parti, l’Acquirente resta comunque tenuto al regolare pagamento delle forniture eseguite dal Venditore, nonché per tutti gli ordini trasmessi dall’Acquirente per cui sia stata emessa dal Venditore, fino al momento della comunicazione della risoluzione, la relativa conferma d’ordine. In ragione dell’avvenuta risoluzione del contratto di vendita, le Parti riconoscono espressamente che alcuna indennità o risarcimento è dovuta all’Acquirente.
3.9. CRITERIO DI IMPUTAZIONE, DA PARTE DEL VENDITORE, DEI PAGAMENTI RICEVUTI DALL’ACQUIRENTE.
Nonostante eventuali indicazioni diverse dell’Acquirente, al Venditore è riservata la facoltà di imputare i pagamenti incassati dall’Acquirente a qualsiasi pretesa creditoria vantata sull’Acquirente risalente nel tempo, ovvero ad interessi.
3.10. OPERATIVITÀ’ DELL’ART. 1186 C.C.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1186 c.c., il credito vantato dal Venditore nei confronti dell’Acquirente diventa immediatamente esigibile, senza peraltro pregiudizio di eventuali ulteriori diritti del Venditore stesso, nel caso in cui l’Acquirente sia divenuto insolvente ovvero abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato ovvero non ha dato le garanzie che aveva promesso (es. istanza di fallimento o ad altra procedura concorsuale; sequestro; scioglimento o/o messa in liquidazione; cessazione effettiva dell’attività d’impresa).
3.11. ONERI IN CAPO ALL’ACQUIRENTE IN CASO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.
Nel caso in cui l’Acquirente richieda la risoluzione anticipata del contratto di vendita tra le Parti e/o il relativo annullamento totale o parziale dello stesso, l’Acquirente medesimo deve trasmettere la relativa comunicazione espressa e scritta al Venditore, che si riserva tuttavia il diritto di accettarla o rigettarla. In tale ipotesi, le Parti concordano espressamente che, a piena e totale discrezione del Venditore, è applicabile, a carico dell’Acquirente, una penale fino ad un massimo del 30% del prezzo del/i Prodotto/i compravenduti tra le Parti, fatto comunque salvo il diritto, in capo al Venditore, di pretendere il pagamento totale del credito vantato nei confronti dell’Acquirente, nonché fatto salvo il diritto, in capo al Venditore, di domandare il ristoro dell’eventuale maggior danno patito.
Art. 4 – TERMINI DI CONSEGNA ED IMBALLO.
4.1. DATE DI SPEDIZIONE.
Le date di spedizione indicate nella conferma d’ordine del Venditore sono da considerarsi meramente indicative e, dunque, suscettibili di variazione. Il Venditore non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto di tali termini di spedizione in caso di: richieste aggiuntive da parte dell’Acquirente, difficoltà di approvvigionamento, ritardi dei propri fornitori, forza maggiore, sciopero, serrata, disposizioni di qualsivoglia autorità, guasti interni e per ogni altro evento imprevisto o imprevedibile che si verifichi. Altresì, il Venditore ha la facoltà di indicare nuove date di spedizione congrue senza che maturi, in favore dell’’Acquirente, alcun diritto, fatto comunque salvo un eventuale diverso accordo scritto tra le Parti.
4.2. RICHIESTA DI VARIAZIONE DA PARTE DELL’ACQUIRENTE.
Ogni richiesta di variazione da parte dell’Acquirente (effettuata entro i termini indicati nelle presenti CGV), determina una ri-attribuzione, da parte del Venditore, delle date di spedizione indicate nel contratto originario. Qualora sia previsto un termine di pagamento anticipato o vincolato al rilascio di una garanzia, le date di spedizione sono ricalcolate a decorrere dal ricevimento, in capo al Venditore, del previsto pagamento anticipato ovvero dalla conoscenza effettiva, in capo al Venditore, dell’attivazione della suddetta garanzia, a seconda tuttavia della disponibilità del/i Prodotto/i e degli eventuali accordi inclusi nel contratto di vendita.
4.3. RICHIESTE DI MODIFICA O AGGIUNTA DI UNO O PIU’ PRODOTTI DA PARTE DELL’ACQUIRENTE.
Eventuali richieste di modifica di quantità o aggiunta di uno o più Prodotti all’interno del contratto di compravendita sono ammesse fino ad un limite massimo di n. 5 (cinque) giorni antecedenti la data di spedizione indicata dal Venditore nella conferma d’ordine fatto tuttavia salvo il diritto, in capo dal Venditore, di accettare ovvero rigettare tali richieste. Ogni eventuale possibile ed ulteriore ritardo nella spedizione determinato dalle richieste pervenute dall’Acquirente non può per alcuna ragione essere imputato al Venditore, indipendentemente dal termine di resa adottato.
4.4. SPEDIZIONE PARZIALE.
Il Venditore si riserva il diritto di eseguire spedizioni parziali, fatto salvo un differente accordo scritto tra le Parti. In ogni caso, il ritiro o l’accettazione del/i Prodotto/i da parte dell’Acquirente, sia a fronte di spedizioni parziali che a fronte di spedizioni tardive, determina la rinuncia, da parte dell’Acquirente, a qualsivoglia connessa pretesa e/o richiesta.
4.5. SPEDIZIONE SUL TERRITORIO ITALIANO E DELL’UNIONE EUROPEA: TERMINE DI RESA DAP (INCOTERMS 2020).
Per tutte le spedizioni con destinazione sul territorio italiano o sul territorio dell’Unione Europea e salvo diversi accordi scritti tra le Parti, il termine di resa applicato è DAP (Incoterms ® 2020), secondo cui il Venditore è obbligato per il trasporto e per i rischi ad esso connessi solo fino al punto critico convenuto espressamente con l’Acquirente al momento della trasmissione dell’ordine e/o della relativa conferma ordine, scegliendo, a propria discrezione, il tipo di mezzo e lo spedizioniere e/o il vettore a cui affidare il servizio di trasporto. In assenza di indicazione espressa del punto critico convenuto, il passaggio dei rischi e degli oneri avviene all’indirizzo della sede legale dell’Acquirente, fermo restando che, in ogni caso, i rischi e gli oneri di scaricazione dei Prodotti dal mezzo di trasporto e di immagazzinamento a destino sono ad esclusivo carico dell’Acquirente.
4.6. SPEDIZIONE AL DI FUORI DEL TERRITORIO ITALIANO, CON MODALITÀ’ DI CONSEGNA “SEAFREIGHT” (VIA MARE): TERMINE DI RESA CIF (INCOTERMS 2020).
Per tutte le spedizioni con destinazione al di fuori del territorio nazionale italiano, con modalità di consegna “seafreight” (via mare) e salvo diversi accordi scritti tra le Parti, il termine di resa applicato è CIF (Incoterms ® 2020), secondo cui il Venditore è obbligato per il trasporto fino al porto marittimo convenuto come punto critico, scegliendo a propria discrezione il tipo di mezzo e lo spedizioniere e/o il vettore a cui affidare il servizio di trasporto. In conformità con il suddetto termine di resa, il Venditore deve, altresì, occuparsi di disbrigare le operazioni doganali in Export e corrisponderne i relativi oneri (ove previsti e/o necessari), coprendo il/i Prodotto/i con adeguata formula assicurativa contro gli eventuali rischi in nome proprio ma per conto dell’Acquirente, fermo restando che restano escluse le operazioni di scaricazione al porto marittimo convenuto, le operazioni ed i relativi oneri doganali a destino ed il trasferimento al luogo di destinazione finale, i quali sono ad esclusivo carico dell’Acquirente. In assenza di indicazione espressa del porto marittimo convenuto come punto critico, il Venditore si riserva il diritto di stabilirne uno a propria discrezione, ove determinare il passaggio dei rischi e degli oneri sull’Acquirente, senza che quest’ultimo possa rivalersi sul Venditore.
4.7. SPEDIZIONE AL DI FUORI DEL TERRITORIO ITALIANO, CON MODALITÀ’ DI CONSEGNA DIVERSA DA “SEAFREIGHT” (VIA MARE): TERMINE DI RESA CIP (INCOTERMS 2020).
Per tutte le spedizioni con destinazione al di fuori del territorio nazionale italiano, con modalità di consegna diversa da “seafreight” (via mare) e salvo diversi accordi scritti tra le Parti, il termine di resa applicato è CIP (Incoterms ® 2020), secondo cui il Venditore è obbligato per il trasporto fino al punto critico convenuto, scegliendo, a propria discrezione, il tipo di mezzo e lo spedizioniere e/o il vettore a cui affidare il servizio di trasporto. In conformità con il suddetto termine di resa, il Venditore deve, altresì, occuparsi di disbrigare le operazioni doganali in Export e corrisponderne i relativi oneri (ove previsti e/o necessari), coprendo il/i Prodotto/i con adeguata formula assicurativa contro gli eventuali rischi in nome proprio ma per conto dell’Acquirente, fermo restando che restano escluse le operazioni di scaricazione al punto critico convenuto, le operazioni ed i relativi oneri doganali a destino ed il trasferimento al luogo di destinazione finale, i quali restano ad esclusivo carico dell’Acquirente. In assenza di indicazione espressa del punto critico convenuto, il Venditore si riserva il diritto di stabilirne uno a propria discrezione, ove determinare il passaggio dei rischi e degli oneri sull’Acquirente, senza che quest’ultimo possa rivalersi sul Venditore.
4.8. FACOLTÀ’ DI ADDEBITO DEL VENDITORE RELATIVA AGLI ONERI SOSTENUTI PER IL TRASPORTO.
Per effetto di quanto precede, il Venditore si riserva la facoltà di addebitare all’Acquirente gli oneri sostenuti per il contratto di trasporto, per le operazioni doganali e per le relative coperture assicurative derivanti dai termini di resa succitati, sui relativi documenti di vendita. L’Acquirente è tenuto ad inviare espressa richiesta contraria scritta al Venditore all’atto della trasmissione dell’ordine entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di emissione della conferma ordine del Venditore, il quale si riserva tuttavia di valutare, a propria discrezione, le possibili deroghe da applicare caso per caso. In assenza di tale richiesta o in caso di richiesta pervenuta successivamente al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi sopraindicato, le condizioni di trasporto esposte nelle presenti CGV si considerano accettate dall’Acquirente, che non potrà in nessun modo dedurne i costi dai pagamenti o rivalersi sul Venditore per esserne esonerato. Resta convenuto che, in caso di richiesta di applicazione di termini di resa e modalità di trasporto diversi da quelli esposti nelle presenti CGV, è onere esclusivo dell’Acquirente fornire indicazione del punto critico desiderato ed è facoltà del Venditore accettare o rigettare tale indicazione.
4.9. ONERE DI RITIRO DEL/I PRODOTTO/I DA PARTE DELL’ACQUIRENTE.
L’Acquirente si impegna a ritirare il/i Prodotto/i immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione di avvenuto arrivo al punto critico convenuto o, in caso di termine di resa diverso, di approntamento merce e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della predetta comunicazione. Il Venditore si riserva piena facoltà di addebitare all’Acquirente ogni possibile conseguente onere dovuto all’inadempimento del suddetto termine ovvero di risolvere il contratto di vendita tra le Parti, a propria totale discrezione e senza possibilità di rivalsa da parte dell’Acquirente.
4.10. CODICE ALFANUMERICO IDENTIFICATIVO DELLA SPEDIZIONE.
Il Venditore trasmette, congiuntamente alla comunicazione di arrivo al punto critico convenuto o di approntamento merce, un codice alfanumerico identificativo della spedizione che individua il/i Prodotto/i da ritirare. In caso di accordi tra le Parti che determinino l’onere del ritiro presso il magazzino del Venditore del/dei Prodotto/i da parte dell’Acquirente o di un trasportatore da quest’ultimo incaricato, l’Acquirente ha l’espresso obbligo di dotare l’autista del mezzo di trasporto a cui è affidato il ritiro del suddetto codice identificativo. Senza tale informazione, il Venditore non è autorizzato a consegnare il/i Prodotto/i al succitato autista e si riserva piena facoltà di rigettare la richiesta di caricazione, senza possibilità di pretesa alcuna da parte dell’Acquirente.
4.11. IPOTESI DI TERMINI DI RESA DIFFERENTI.
In caso di termini di resa concordati tra le Parti diversi da quelli indicati nelle presenti CGV, il Venditore si riserva il diritto di decidere, a propria discrezione, di mettere autonomamente in atto la spedizione in nome e per conto dell’Acquirente, applicando i termini di resa descritti nelle presenti CGV ed addebitando le spese di trasporto ed oneri associati e doganali in fattura trascorso il termine massimo di 40 (quaranta) giorni lavorativi ovvero di risolvere con effetto immediato il contratto di vendita tra le Parti, eventualmente anche senza alcuna accettazione espressa da parte dell’Acquirente, nonché senza alcuna possibilità di rivalsa da parte di quest’ultimo.
4.12. MOMENTO DEL PASSAGGIO DEL RISCHIO DEL/I PRODOTTO/I COMPRAVENDUTO/I.
Il passaggio del rischio dal Venditore all’Acquirente, determinato in conformità ai termini di resa Incoterms ® 2020 citati nelle presenti CGV, ha luogo all’arrivo del mezzo di trasporto al punto critico convenuto tra le Parti, fatto salvo differenti accordi scritti tra le Parti.
4.13. ONERI DELL’ACQUIRENTE PER LA CONFERMA DELL’AVVENUTA RICEZIONE DEL/I PRODOTTO/I.
L’Acquirente è tenuto a confermare l’avvenuta ricezione della merce controfirmando il documento CMR e/o la bolla di consegna accompagnatoria del/i Prodotto/i, mediante apposizione di una firma legalmente valida, prodotta esclusivamente da un rappresentante autorizzato dall’Acquirente, presente durante le operazioni di scaricazione. In caso di assenza all’atto della consegna al punto critico del rappresentante autorizzato dall’Acquirente o nell’ipotesi in cui il punto critico convenuto sia in zone non accessibili, la dichiarazione della società di trasporto incaricata, che attesti la consegna in buono stato ed in conformità documentale del/i Prodotto/i, si considera prova sufficiente ed effettiva dell’avvenuta consegna in favore dell’Acquirente nonché dell’accettazione, da parte di quest’ultimo, del buono stato di consegna del/i Prodotto/i.
4.14. ONERI DELL’ACQUIRENTE ALL’ATTO DEL RICEVIMENTO DEL/I PRODOTTO/I.
All’atto del ricevimento del/i Prodotto/i, l’Acquirente è, altresì, tenuto a controllarne numero, integrità e tipologia. Qualsiasi reclamo circa i vizi facilmente riconoscibili da parte dell’Acquirente in relazione al Prodotto/i consegnato/i deve pervenire, a pena di decadenza, in forma scritta al Venditore entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento del/i Prodotto/i. In caso di mancata denuncia entro il termine succitato da parte dell’Acquirente, la fornitura si considera accettata ed il Venditore si riserva la facoltà di respingere eventuali reclami o segnalazioni trasmesse dall’Acquirente oltre il suddetto termine.
4.15. IMBALLAGGIO DEL/I PRODOTTO/I.
I Prodotti sono consegnati dal Venditore all’Acquirente muniti di imballo adeguato e conforme agli standard in uso. Resta inteso che il Venditore fornisce un imballo idoneo ad una permanenza delle merci in deposito/transito per un periodo non superiore a 180 (cento ottanta) giorni. Qualora l’Acquirente comunichi, con sufficiente anticipo, che le merci potranno rimanere in deposito/transito per un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, il Venditore potrà fornire, a spese dell’Acquirente, un diverso imballo. Ulteriori richieste da parte dell’Acquirente avente ad oggetto imballi speciali possono essere accettate o rigettate a discrezione del Venditore e comunque saranno addebitate all’Acquirente. Il Venditore non si assume alcun onere relativo ad eventuali normative di smaltimento dei materiali di imballo specifiche del Paese di destinazione dell’Acquirente o di appartenenza del punto critico concordato, fatta eccezione di un eventuale accordo scritto tra le Parti.
4.16. VENDITA CON RISERVA DELLA PROPRIETÀ’.
Ai sensi dell’art. 1523 c.c., le Parti concordano espressamente che, in caso di vendita a rate, l’Acquirente acquista la proprietà del/i Prodotto/i con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma si assume i rischi sin dal momento della consegna del/i Prodotto/i.
4.17. CESSIONE CREDITI DA PARTE DELL’ACQUIRENTE.
L’Acquirente si impegna a cedere, con l’accettazione delle presenti CGV, al Venditore i crediti, vantati nei confronti dei clienti finali del/i Prodotto/i soggetto/i a riserva di proprietà, impegnandosi a tal fine a notificare, ove richiesto dal Venditore, ai suddetti clienti finali tale cessione. L’Acquirente si impegna, inoltre, a mantenere il/i Prodotto/i soggetti a riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. in buono stato e a garantirne adeguata copertura assicurativa contro furto, rottura, incendio, danni provocati dall’acqua ed altri possibili rischi. L’Acquirente è, altresì, tenuto a rendere chiaramente identificabili il/i suddetto/i Prodotto/i soggetto/i a riservato dominio, conferendo piena libertà di accesso al Venditore presso la propria sede e/o presso il luogo in cui tale/i Prodotto/i è/sono custodito/i. Ai sensi dell’art. 11 comma III del D.Lgs. 231/2002, il Venditore si impegna ad indicare nelle fatture che includono tali Prodotti l’indicazione dell’assoggettamento alla riserva di proprietà ex art. 1523 c.c.
4.18. DIRITTI DEL VENDITORE IN MERITO AGLI EVENTUALI RIMBORSI E/O RESI RICHIESTI DALL’ACQUIRENTE.
Il Venditore non effettua rimborsi in favore dell’Acquirente né tantomeno accetta la restituzione da parte del medesimo o di suoi clienti finali di Prodotti già consegnati, salvo diverso accordo scritto tra le Parti e a condizione che la restituzione avvenga in conformità ai requisiti di reso del Venditore, descritti nelle presenti CGV. Qualora l’Acquirente decida, in assenza di espresso accordo scritto, di restituire i Prodotti già consegnati dal Venditore, ogni onere e/o rischio di trasporto nonché ogni spesa di giacenza e/o doganale è ad esclusivo carico dell’Acquirente.
Art. 5 – RESPONSABILITÀ, CARATTERISTICHE DEL/I PRODOTTO/I.
5.1. INFORMAZIONI TECNICHE E/O COMMERCIALI FORNITE DAL VENDITORE.
Salvo quanto diversamente ed espressamente concordato per iscritto tra le Parti e fermo restando quanto previsto dalla normativa applicabile in materia, il Venditore non si assume alcuna responsabilità in merito all’esattezza e completezza delle informazioni tecniche (ivi compresi progetti, disegni, immagini, peso, dimensioni, calcoli e prestazioni) fornite all’interno di ogni propria modalità di comunicazione commerciale: infatti, tali informazioni sono da considerarsi puramente indicative e non vincolanti, salvo diverso accordo espresso e scritto tra le Parti.
5.2. MODALITÀ’ DI UTILIZZO, DA PARTE DELL’ACQUIRENTE, DEI LOGHI, IMMAGINI ED INFORMAZIONI TECNICHE DEL VENDITORE.
L’Acquirente non può, in alcun modo, utilizzare i loghi, le immagini e le succitate informazioni tecniche senza una preventiva autorizzazione scritta da parte del Venditore: a tal riguardo, si precisa che l’Acquirente è necessariamente tenuto a compilare e sottoscrivere la modulistica appositamente predisposta dal Venditore ed attendere la conseguente ed imprescindibile autorizzazione di quest’ultimo.
5.3. ESCLUSIONE DI GARANZIA, DA PARTE DEL VENDITORE, SU UN USO DEL/I PRODOTTO/I DIVERSO DA QUELLO NORMALMENTE DESTINATO.
Il Venditore non garantisce, in alcun modo, l’idoneità del/i Prodotto/i ad un uso diverso da quello al quale è/sono normalmente destinato/i. L’Acquirente si impegna a prendere completa visione e conoscenza delle caratteristiche tecniche del/i Prodotto/i, nonché delle istruzioni e delle avvertenze fornite in relazione al relativo uso. L’Acquirente non potrà effettuare, direttamente o indirettamente, alcuna modifica/cambiamento/qualsiasi altra alterazione del/i Prodotto/i ed è, altresì, tenuto a sopportare ogni e più ampia responsabilità (prevedibile o non prevedibile), diretta e/o indiretta derivante da fatto illecito e/o in caso di inadempimento parziale e/o totale alle sopra descritte obbligazioni.
5.4. ONERI DELL’ACQUIRENTE CIRCA UNA CORRETTA COMMERCIALIZZAZIONE DEL/I PRODOTTO/I.
L’Acquirente si impegna a fare in modo che il/i Prodotto/i sia/siano commercializzato/i soltanto se rispettoso/i di tutte le leggi, i regolamenti e le altre normative di interesse previste dall’ordinamento del Paese in cui il/i Prodotto/i è/vengono commercializzato/i, siano queste relative a imballi, ad istruzioni, alla trasmissione di informazioni o, più in generale, alla sicurezza delle cose e delle persone. Spetta esclusivamente all’Acquirente l’onere di assicurare che l’utilizzo e la commercializzazione del/i Prodotto/i risulti corretto e conforme alle suddette norme nonché alle esigenze della propria clientela ed alla buona tecnica. L’Acquirente, inoltre, si impegna a manlevare ed a tenere pienamente indenne il Venditore con riferimento a quanto previsto dalle presenti CGV.
5.5. IPOTESI DI MODIFICA/AGGIORNAMENTO O TERMINAZIONE DI UNO O PIÙ’ PRODOTTI.
Fermo restando quanto precede, il Venditore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di aggiornare, modificare e/o terminare la produzione di tutte o alcune tipologie di Prodotti. A tale riguardo, l’Acquirente riconosce ed accetta, altresì, che i cambiamenti della tecnologia, delle condizioni di mercato o della politica delle vendite del Venditore consentono al Venditore stesso di modificare le specifiche di un Prodotto o di cessare la produzione e/o la vendita di uno o più tipologie di Prodotto. Resta comunque inteso che il Venditore non sarà in nessun caso ritenuto responsabile nei confronti dell’Acquirente e/o di terzi per gli eventuali danni, diretti o indiretti, che possano prodursi a seguito di una decisione del Venditore in tal senso.
5.6. ASSENZA DI DIRITTO DI ESCLUSIVA PER LA VENDITA DEL/I PRODOTTO/I.
Il Venditore non concede alcun diritto di esclusiva per la vendita de/i Prodotto/i oggetto di contratto di vendita tra le Parti regolato dalle CGV, salvo espresso accordo scritto tra le Parti; pertanto, le eventuali circostanze che determinino eventualmente una situazione di esclusiva di fatto tra le Parti, non possono, in alcun modo, determinare l’insorgenza di diritti o aspettative in tal senso in capo all’Acquirente.
5.7. DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEL/I PRODOTTO/I.
Salvo diversi accordi scritti tra le Parti, il Venditore resta unico titolare dei diritti d’autore e di tutti i diritti di proprietà industriale a lui originariamente ascritti. Tali diritti non sono trasferibili con la vendita del/i Prodotto/i, bensì restano sempre e comunque di esclusiva proprietà del Venditore e pertanto non possono essere riprodotti, utilizzati o resi disponibili a terzi senza preventivo ed esplicito consenso scritto del Venditore stesso. In caso di violazione dei suddetti diritti, l’Acquirente è tenuto ad informare il Venditore immediatamente ed a tenerlo indenne e senza alcuna passibilità di reclamo. Tali obbligazioni continuano a sussistere anche dopo la cessazione del contratto di vendita e/o del rapporto commerciale tra le Parti.
5.8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ’ IN CAPO AL VENDITORE.
Ferme restando le limitazioni della garanzia del Venditore, le Parti riconoscono espressamente che, in nessun caso, la responsabilità complessiva del Venditore potrà eccedere il 7% (sette percento) del prezzo pattuito in relazione al/i Prodotto/i oggetto di contestazione.
Art. 6 – FORZA MAGGIORE.
6.1. CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE.
Il Venditore non è responsabile nei confronti dell’Acquirente di alcun inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna, causato da accadimenti al di fuori del proprio ragionevole controllo o comunque riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore.
6.2. FORZA MAGGIORE.
Al verificarsi di un evento di forza maggiore gli obblighi delle Parti che non possano essere adempiuti per tale causa sono automaticamente prorogati (fatta eccezione dell’onere, in capo all’Acquirente, di corrispondere al Venditore il dovuto prezzo entro il termine originariamente pattuito), senza penalità a carico del Venditore, per un periodo corrispondente alla durata dello stato di forza maggiore.
6.3. FORZA MAGGIORE (segue).
Nell’ipotesi in cui, durante l’esecuzione del contratto di vendita tra le Parti, cause riconducibili alla forza maggiore inficino o facciano cessare la produzione e/o l’approvvigionamento di una specifica materia prima o di un Prodotto ovvero l’implementazione di un determinato procedimento tecnico, così da porre il Venditore nell’impossibilità assoluta di adempiere alla fornitura convenuta dal contratto di vendita conclusosi tra le Parti, il Venditore si riserva la facoltà di proporre un Prodotto analogo all’Acquirente, concordandone il relativo prezzo.
Art. 7 – GARANZIA.
7.1. GARANZIA DEL/I PRODOTTO/I.
Fatto salvo diverso e specifico accordo intervenuto per iscritto tra le Parti, iIl Venditore garantisce, di regola, la qualità del/i Prodotto/i per un periodo massimo di n. 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna in favore dell’Acquirente, fatta eccezione del logorio derivante da un uso e/o conservazione effettuato secondo la normale diligenza, e fatta eccezione di quei difetti e/o vizi causati dal trasporto. Dalla presente garanzia sono esclusi tutti gli ulteriori danni, ivi compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli indiretti e consequenziali, speciali, incidentali e/o di carattere sanzionatorio.
7.2. GARANZIA DEL/I PRODOTTO/I (segue).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1495 c.c., l’Acquirente decade dal diritto di garanzia ex art. 1490 c.c. se non denunzia i vizi (non facilmente riconoscibili) al Venditore entro n. 8 (otto) giorni dalla scoperta; ai sensi del comma III del medesimo art. 1495 c.c., l’azione di garanzia in questione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.
Art. 8 – RECLAMI E RESI DI MERCE.
8.1. PROCEDURA DI RESO.
Il/i Prodotto/i potrà/potranno essere reso/i dall’Acquirente al Venditore solo previa autorizzazione scritta del Venditore stesso: l’ottenimento di tale autorizzazione è possibile solo a seguito di un rapporto scritto da parte dell’Acquirente, il quale deve contenere le informazioni sufficienti ad identificare, in modo specifico, il difetto riscontrato, il/i Prodotto/i oggetto di contestazione e relativa partita, la data ed il luogo di consegna (es: ordine, documento di trasporto, numero di spedizione, fattura). Il Venditore si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni o supporto audio-video che evidenzi la difettosità lamentata dall’Acquirente, al fine di autorizzare o rigettare il reso del/i Prodotto/i oggetto di reclamo. In caso di autorizzazione, il Venditore fornisce un codice alfanumerico identificativo del reso che l’Acquirente deve apporre sui documenti accompagnatori del/i Prodotto/i oggetto di reso; in assenza di tale indicazione, il Venditore si riserva il diritto di respingere la richiesta di reso, senza alcuna possibilità di pretesa e/o addebito dei costi di spedizione da parte dell’Acquirente.
8.2. ACCETTAZIONE DEL RESO.
In caso di autorizzazione da parte del Venditore al reso, l’Acquirente è tenuto ad inviare alla sede legale del Venditore ovvero ad un altro luogo da quest’ultimo indicato il/i Prodotto/i in questione al fine di consentire a quest’ultimo di effettuare le necessarie verifiche entro il termine di n. 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di autorizzazione da parte del Venditore del relativo reso, fatti salvi eventuali e diversi accordi scritti tra le Parti. Le Parti pattuiscono che, dopo le verifiche da parte del Venditore e nel caso in cui venga riconosciuta la difettosità e/o i vizi lamentati dall’Acquirente, il Venditore, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di provvedere ad un nuovo invio di uno o più Prodotti sostitutivi, al rinvio dello/degli stesso/i Prodotto/i revisionato/i o all’emissione di una nota di credito corrispondente alla difettosità riconosciuta; qualsiasi altra tipologia di diritto o pretesa da parte dell’Acquirente è esclusa.
8.3. MANCATA ACCETTAZIONE DEL RESO.
In caso di mancata accettazione da parte del Venditore al reso, quest’ultimo ha facoltà di richiedere che l’Acquirente provveda a ritirare, a suo carico, il/ Prodotto/i reso/i. In assenza del ritiro del/i Prodotto/i da parte dall’Acquirente entro il termine di n. 6 (sei) mesi dalla data di richiesta da parte del Venditore, quest’ultimo si riserva la facoltà di rottamare il/i Prodotto/i oggetto di reclamo e di addebitare all’Acquirente il costo di tale operazione, fermo restando, in ogni caso, il diritto ad ottenere il rimborso del costo del deposito del/dei relativo/i Prodotto/i.
8.4. ONERI IN CAPO ALL’ACQUIRENTE IN CASO DI RECLAMI E/O CONTESTAZIONI.
Resta, in ogni caso, inteso che eventuali reclami o contestazioni da parte dell’Acquirente non danno diritto all’Acquirente di sospendere, ritardare o annullare i pagamenti del prezzo del/i Prodotto/i oggetto del contratto di vendita con il Venditore, né tanto meno del prezzo di uno o più Prodotti inclusi in altre forniture del Venditore in favore del medesimo Acquirente.
Art. 9 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
9.1. LEGGE APPLICABILE.
Le presenti CGV e tutti i contratti di vendita di cui siano parte il Venditore e l’Acquirente sono esclusivamente regolati dalla legge italiana.
9.2. FORO COMPETENTE.
Le Parti concordano espressamente che il foro competente, in via esclusiva, per tutte le controversie relative alla sottoscrizione, all’interpretazione, all’esecuzione ed allo scioglimento per qualsivoglia motivo delle presenti CGV e di tutti i contratti di vendita di cui siano parte il Venditore e l’Acquirente è quello della sede legale del Venditore.
9.3. RISPETTO, DA PARTE DELL’ACQUIRENTE, DEL D.LGS. 231/01, DEL CODICE ETICO E REGOLAMENTO AZIENDALE DEL VENDITORE.
L’Acquirente (ivi inclusi i suoi dirigenti, amministratori, dipendenti ed agenti) si impegna a prendere visione del Codice Etico, delle disposizioni normative in conformità con il D.lgs. 231/2001 e succ. modd. e dei regolamenti aziendali adottati dal Venditore ed esposti sul sito web di quest’ultimo, al fine di rispettarne le relative disposizioni. Salvo diversi accordi scritti convenuti tra le Parti, l’Acquirente è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, a tutte le eventuali formalità relative all’introduzione del/i Prodotto/i fornito/i dal Venditore nel Paese di destinazione finale. In relazione agli obblighi succitati, l’Acquirente manleva integralmente il Venditore da qualsivoglia responsabilità in merito.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
10.1. PRIVACY.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 comma 1 lettera a) del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. condizione di autolegittimazione al trattamento dei reciproci dati personali in caso di relazioni economiche), le Parti concordano espressamente e congiuntamente di autorizzarsi, a vicenda, al trattamento dei propri dati personali ex art. 4 n. 1) del Regolamento UE n. 679/2016 nei limiti dell’esecuzione della fase pre-contrattuale ovvero nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto di compravendita del/i Prodotto/i regolamentato dalle presenti CGV.
condizioni generali di vendita